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Le false comunicazioni sociali

Le false comunicazioni sociali sono un reato sul quale durante i corsi di formazione ci si sofferma molto, perché quando lo si spiega emergono parecchi aspetti "critici" e quindi aree di rischio.
Per saperne di più abbiamo chiesto un commento al dottor Francesco Viotto, commercialista dell'Ordine di Treviso, collaboratore da molto tempo del nostro gruppo 231 e docente in varie iniziative in materia di compliance.

Francesco cosa ci puoi dire?
Nello svolgimento della mia professione noto che, nell'ampia ed eterogenea platea di imprenditori, c'è molta confusione in tema di "false comunicazioni sociali".
L'argomento è forse più conosciuto come "falso in bilancio" e, a mio parere, è proprio questo che genera confusione: verrebbe da pensare che solo il documento contabile (appunto il bilancio) possa essere oggetto di falso. Ma la sua portata non si limita a questo, infatti anche tra i "reati presupposto" previsti dal D. Lgs 231/01, all'art. 25-ter (reati societari) viene richiamato il reato di "false comunicazioni sociali" previste nel Codice Civile agli artt. 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori).
In estrema sintesi, il primo articolo punisce l'intenzione di alcuni soggetti specifici di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire un profitto per sé o per altri, mentre il secondo punisce il danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.
In entrambi gli articoli esiste lo specifico riferimento ai documenti che possono essere oggetto di falso: bilancio, nota integrativa, relazioni (es. quella sulla gestione o dei Sindaci) e comunicazioni obbligatorie per legge.
I primi tre sono abbastanza conosciuti e non vale la pena entrare nel dettaglio, mentre le comunicazioni obbligatorie per legge meritano una maggiore attenzione.
Innanzitutto è utile domandarsi quali siano, visto che non esiste una elencazione esaustiva delle stesse nel Codice Civile. La risposta è alquanto difficile perché dipende dalla finalità della comunicazione che generalmente è legata al tipo di attività svolta dall'impresa.
Si pensi, per esempio, al documento unico di regolarità contributiva (DURC) obbligatorio per la partecipazione ad un appalto pubblico, ma non obbligatorio per appalti tra privati, oppure alla relazione semestrale sull'andamento della gestione prevista dal Codice Civile per le S.p.A. che può essere fornita agli istituti di credito, e così via.
Da quanto finora detto sembrerebbe che il problema delle "false comunicazioni sociali" sia circoscritto e limitato a quei documenti che vengono trasmessi obbligatoriamente per legge. Purtroppo questo è vero solo dal punto di vista del diritto societario, in quanto la giurisprudenza ha esteso, in Cassazione (Cassazione Penale, Ud. 9 luglio 1992 n. 2919), il concetto di comunicazione in maniera estremamente ampia, ricomprendendovi qualsiasi tipo di comunicazione scritta od orale rivolta ai soci, ai creditori presenti e futuri e a qualunque terzo interessato.
E allora è bene ricordare che l'imprenditore, amministratore, responsabile amministrativo si trova ogni giorno di fronte a richieste di documentazione da parte di terzi (per esempio istituti di credito, enti pubblici, fornitori) per le più diverse ragioni e puntualmente adempie a tali richieste anche con comunicazioni che non sono obbligatorie per legge ma solo di supporto per raggiungere lo scopo.
Molto spesso succede che queste contengano informazioni non verificate o addirittura non veritiere.
Personalmente ritengo che fornire false informazioni, anche se si tratta di comunicazioni non obbligatorie per legge, abbia sempre un effetto negativo per la società.
Basti pensare, ad esempio, ad una situazione contabile infrannuale con rettifiche apportate ad hoc per gonfiare il risultato al fine di ottenere maggior credito dalle banche o da fornitori; nel momento in cui avviene la presentazione del bilancio di esercizio viene facilmente rilevata la falsità delle informazioni riportate e il danno per la società può essere irreparabile (per esempio la richiesta di rientro da parte delle banche o la perdita di un cliente o un fornitore indispensabile), per non parlare poi dell'eventuale commento dell'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo, infatti, ha l'obbligo di segnalare (agli amministratori o ai responsabili) eventuali difformità rispetto alle procedure adottate per l'adeguamento al modello 231. Inoltre, se l'OdV fosse formato anche da un componente del Collegio Sindacale (come ammesso dalla normativa vigente), scatterebbe un doppio obbligo di segnalazione per il Sindaco membro dell'OdV: una segnalazione come membro dell'OdV e un'altra, più importante perché rivolta all'esterno, come Sindaco. Sull'argomento esistono ormai numerosi autorevoli articoli di approfondimento soprattutto in merito alla compatibilità della carica di Sindaco con quella di membro dell'OdV, per cui ritengo opportuno tornare alla domanda originaria e lasciare agli eventuali interessati la ricerca e lettura degli approfondimenti.
La facilità con cui si possono "manipolare" i documenti, anche per mezzo dei numerosi strumenti elettronici a disposizione e poi inviarli ai destinatari interessati, fa molto riflettere sulle reali possibilità di incorrere nel reato e dunque, il consiglio che vorrei dare alle figure responsabili della redazione o dell'invio di documenti a terzi è quello di dotarsi di procedure o protocolli per verificare la correttezza tecnica e la veridicità delle informazioni contenute nei vari documenti rivolti all'interno e all'esterno prima della loro comunicazione, al fine di tutelare la società e loro stessi dalla possibilità di incorrere in reato, per esempio creando una tabella di soggetti referenti che possano verificare i vari documenti; per esempio io controllo parecchie relazioni richieste dagli istituti di credito e predisposte direttamente dalle società. Normalmente tali documenti contengono delle valutazioni estimative che, per loro natura, non trovano quasi mai la perfetta quadratura con i valori a consuntivo, ma che sono ammesse comunque dalla Legge se il loro effetto sul patrimonio della società rientra nei limiti quantitativi indicati dagli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile.
Ad ogni modo, e con questo concludo, poiché l'art. 2621 punisce l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, è opportuno ricordare che quando si incorre in false comunicazioni la società generalmente mette in gioco la sua immagine e credibilità, alle quali è difficile dare un valore monetario ma sono intrinseche nel patrimonio sociale.